PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 39 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, dopo le parole: «possono provvedere» sono inserite le seguenti: «e, per quanto concerne i programmi di cui alla lettera l-ter), hanno l'obbligo di provvedere,».